pressunta
competenza omologatoria del conservatore del registro delle imprese
Not. Giovanni Marasà, rileva:
Il Registro delle Imprese di Bergamo iscrive le modifiche delle società
di persone anche se l'atto di modifica è firmato solo alcuni dei soci, pur in mancanza di una clausola statutaria che
lo consenta.
La giustificazione addotta dal Conservatore e dal Giudice del registro
è la seguente:"se il notaio ha autenticato, vuol dire che l'atto è
legittimo. Non tocca al Conservatore entrare nel merito".
Non concordo ovviamente con una affermazione così tranchante. Nel caso che ci occupa,
società di persone, il principio della non modificabilità
dell'atto costitutivo se non con il consenso unanime di tutti i soci, è la
regola.
A mio avviso, perciò, il Registro Imprese deve accertare se nel caso
v'è l'eccezione consentita dall'art. 2252, cc.
Questa verifica , a mio avviso, è formale e non di merito.
Non mi pare che le vigenti disposizioni di leggi e Regolamenti siano in
questo senso.
Not. Giovanni De Marchi, rileva:
È vero, non abbiamo più il
"paracadute" dell'omologa, e
abbiamo ben maggiori responsabilità (cui si dovrebbe far riferimento anche a proposito
dell'aumento delle tariffe...), ma non
possiamo ora invocare un controllo del R.I.: ritorneremmo indietro un pezzo, sia come ritardi sia come qualità.
Insomma, il ragionamento
"se il notaio ha autenticato, vuol dire che l'atto è legittimo.Non tocca
al Conservatore entrare nel merito" non mi pare così meschino.
Chiunque potrà iscrivere al R.I. atti illegittimi, ma poi ne risponderà.
E non è detto che il R.I. possa sapere se nei patti vi era o meno una
clausola che consente di modificare gli stessi a maggioranza!
Not. Alberto Forte, conclude:
Non auspico una siffatta competenza del conservatore del registro delle
imprese.
Se l'atto che prospetti fosse inefficace verso i soci non intervenuti
(e secondo l'articolo 2252 codice civile non necessariamente lo è, vista la possibilità di una pregressa diversa
previsione pattizia), sarebbe compito
del Conservatore rilevare questa circostanza?
O, piuttosto, con l'iscrizione nel registro delle imprese
si darebbe diffusione alla notizia di un atto inefficace?
Certamente, il Notaio è tra i soggetti che hanno prodotto una apparenza che non corrisponde alla realtàcon
conseguente responsabilità (professionale e non, credo, funzionale) di chi ha ricevuto l'atto.
Non esiste un terzo soggetto che avrebbe il compito di sbarrare il passo
all'atto rogato nel caso di specie.